Sembra oramai diventata un’abitudine quella del legislatore di abrogare norme che ancora non sono entrate in vigore.
Era già accaduto con le note di variazioni Iva la cui disciplina, modificata con la legge di stabilità 2016 – a partire dall’01/01/2017 – è tornata alle vecchie prescrizioni in virtù dell’abrogazione delle novità, per mezzo della legge di bilancio 2017, ancor prima di entrare in vigore.
Accade ora, con l’emanazione del decreto c.d. milleproroghe che, a fronte della cancellazione dell'Intrastat acquisti, il legislatore faccia marcia indietro e ripristini l’adempimento con effetto retroattivo decorsa la prima scadenza.
Ci si chiede a questo punto perché, una semplificazione finalmente utile, sia stata cassata così velocemente.
Come noto ai più, l’adempimento legato all’Intrastat è previsto dalle norme europee al fine di monitorare gli scambi di beni e/o servizi intracomunitari; lo strumento sarebbe anche utile se fosse utilizzato nella stessa maniera ovunque. Purtroppo ciò non accade e di conseguenza l’adempimento andrebbe abolito in quanto inutile e costoso.
Proprio in quest’ottica, e per mitigare – almeno da un punto di vista politico - l’effetto dell’introduzione di nuovi adempimenti (comunicazioni di dati IVA fra tutti) il legislatore aveva previsto con l’art. 4, c. 4, lett. b) del D.L. 22.10.2016, n. 193, la soppressione degli elenchi intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi a partire dalla prima scadenza del 2017, vale a dire il 28 febbraio.
Tutto da rifare!
Nel redigere la norma i tecnici (o sedicenti tali) non si sono accorti che il nostro Intrastat contiene una parte di dati statistici richiesti dal Regolamento europeo del 2004 che disciplina il sistema statistico europeo.
Di conseguenza, dopo l’allerta lanciata dagli spedizionieri doganali, l’adempimento ormai morto dal punto di vista legislativo, è stato reintrodotto a mezzo di un comunicato stampa.
E’ stata infatti l’Agenzia ad annunciare che è in via di definizione il decreto tramite il quale sarà reintrodotto l’adempimento appena soppresso; fortunatamente il direttore dell’Agenzia ha avuto l’accortezza di chiarire espressamente che non saranno applicate sanzioni.
In attesa di capire come si potrà risolvere questo “pasticcio normativo” rimane comunque da chiarire quale sarà la sorte dell'Intrastat servizi e dei contribuenti per i quali non vige l’obbligo di trasmettere i dati statistici.
Nel mezzo di questo mare di incertezza bisognerà – gioco forza – appellarsi, oltre che al buon senso, anche alla prescrizione dello Statuto del Contribuente in virtù della quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.