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NUOVE COMPLICAZIONI PER LA DETRAZIONE IVA LEGATA AL POSSESSO DELLA FATTURA

Come oramai ben evidente a tutti gli operatori del settore, le novità introdotte in tema di detrazione dell’Iva legata al possesso della fattura genera e genererà in futuro evidenti difficoltà applicative.

Non sono ovviamente stati sufficienti i chiarimenti forniti con la circolare 17.01.2018 n. 1/E dall'Agenzia delle Entrate sulle modalità e i tempi delle operazioni di acquisto.

In teoria il documento di prassi sarebbe dovuto servire a dirimere tutte le perplessità sollevatesi all’indomani della pubblicazione del D.L. n. 50/2017, attraverso il quale il legislatore fiscale ha ridotto – come noto - i termini per la detrazione dell’IVA risultante dalle fatture di acquisto.

In particolare nella richiamata circolare è stato affermato che il diritto alla detrazione sulle operazioni passive sorge solo dopo il ricevimento fisico della relativa fattura, pertanto l’Iva su una fattura di acquisto di giugno 2018 ricevuta a luglio non potrà essere detratta nella liquidazione IVA del mese di giugno (o del II trimestre 2018).

Qualora il verificatore sia in grado di dimostrare che la fattura non è stata ricevuta nel periodo di sua annotazione (giugno nel nostro esempio), può irrogare una sanzione pari al 90% dell'IVA detratta irregolarmente ai sensi dell'art. 6, c. 6 D. Lgs. n. 471/1997.

Per avere certezza dell’avvenuta ricezione del documento farà fede la data riportata nella PEC o in “altri sistemi equivalenti” (ad es. raccomandata postale o timbro postale di ricezione); sono pertanto da escludere la posta elettronica non certificata o fax.

Può comunque essere ritenuta sufficiente, quale prova, anche una “corretta tenuta della contabilità“ che consenta “un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti”.

Fin qui tutto abbastanza chiaro peccato che, nel fornire questi chiarimenti, l’Amministrazione non abbia considerato l’esistenza di due prescrizioni che – di fatto – rendono superabili i limiti imposti nella novellata disciplina.

Facciamo riferimento in particolare maniera a:

  • 1 D.P.R. n. 100/1998 in virtù del quale è possibile detrarre l'IVA non a partire dalla data di possesso della fattura, bensì dal momento di esigibilità dell'imposta, con registrazione della fattura entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si vuole effettuare la detrazione;
  • 178 Direttiva 2006/112/CE in base al quale, per la detrazione IVA, è necessario il possesso del documento, ma non la sua registrazione nel mese di ricevimento.

Ovviamente, nell’immediato, per evitare contestazioni – evidentemente impugnabili – appare prudente attenersi alle indicazioni della circolare n. 1/E/2018; d’altro canto è opportuno considerare come il rispetto di quest’ultima possa comportare criticità anche nell'ambito delle imposte dirette per i soggetti in contabilità semplificata.

Se è vero infatti che una fattura di acquisto ricevuta nell'anno successivo a quello della sua emissione comporta, ai fini della corretta detrazione iva, la registrazione nell'anno di ricevimento, è altrettanto ineluttabile che chi è in contabilità semplificata senza annotazioni di incassi e pagamenti, è costretto – in tal guisa – a rendere rilevante l’operazione nell’anno di registrazione del documento e non anche in quello del pagamento (come norma fiscale imporrebbe).

Il 16 ottobre scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 il D.L. 16.10.2017, n.148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, nel quale, fra l’altro, è stata stabilita la riapertura della procedura di definizione agevolata dei ruoli (c.d. “rottamazione”).

In particolare:
L’articolo 1 del decreto in commento ha notevolmente modificato l’art. 6 co. 3, lett. a) D.L. 193/2016, il quale aveva fissato la scadenza delle prime due rate relative alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli) nei mesi di luglio e settembre 2017. Con la pubblicazione del DL 148 viene consentito, a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, di effettuare entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti saranno “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito. Non di meno sono ora ammessi alla definizione agevolata anche i contribuenti che in precedenza ne erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.
Nella nuova versione della rottamazione è infatti previsto che i contribuenti che si trovano in questa situazione potranno nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle previa presentazione di apposita istanza entro il 31 dicembre 2017 secondo le modalità che saranno definite e pubblicate sul sito internet dell’agente della riscossione entro martedì 31 ottobre.

Per il perfezionamento della nuova definizione agevolata occorrerà saldare:

  1. in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 l’importo delle predette rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione, il cui ammontare complessivo sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018;
  2. nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione e formalizzate con comunicazione dell’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018.

Nell'istanza  di  adesione  il  debitore  è tenuto ad indicare il numero di rate in cui intende  effettuare il pagamento delle somme e assumerne il relativo impegno.

La presentazione della richiesta di definizione agevolata comporta l’automatica sospensione:

  • dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
  • degli obblighi di pagamento delle rate relative alle dilazioni concesse per i carichi oggetto della domanda di definizione in scadenza in data successiva al 31.12.2016;
  • di azioni esecutive, ovvero di iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche su carichi definibili; sono da escludere da tale computo i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
    1. non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
    2. non sia stata presentata istanza di assegnazione;
    3. non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per quanto non specificato finora devono ritenersi valide le vecchie prescrizioni ad eccezione della proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi dal 24.08.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Da ultimo si segnala che nel comma 4 dell’art. 1 in commento è stata prevista l’estensione dell’applicazione della rottamazione dei ruoli (rottamazione bis) ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016).

In tal caso la presentazione dell’istanza dovrà avvenire, in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet al più tardi il 31 ottobre 2017, entro il 15 maggio 2018.

Come nella vecchia versione, anche in questa la regolarizzazione potrà essere effettuata mediante pagamento in unica soluzione, ovvero a rate nel numero massimo di cinque di uguale importo, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Sarà l’agente di riscossione a comunicare preventivamente al debitore:

  1. l'avviso contenente i carichi per i quali dall’01/01/2017 al 30/09/2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento (entro il 31 marzo 2018);
  2. le somme dovute ai fini della definizione (entro il 30 giugno 2018)

Anche in questo caso, per i debiti relativi ai carichi dall’ 01/01 al 30/09/2017 oggetto di definizione agevolata, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali di precedenti dilazioni, scadenti in data  successiva alla presentazione dell’istanza. In ogni caso l’accesso alla definizione non è precluso anche se i versamenti relativi ai piani rateali in essere non siano in regola.