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L’AUMENTO DELLA TASSAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E LE POSSIBILI ALTERNATIVE

Come noto la Legge di Bilancio (cfr. art. 1 commi da 999 a 1006) ha stabilito che a partire dal 2018 le partecipazioni qualificate in società di capitali saranno sottoposte al medesimo prelievo fiscale attualmente applicato alle non qualificate, in luogo della tassazione progressiva IRPEF con il riconoscimento della quota di esenzione attualmente del 43,8%. Di conseguenza le distribuzioni di utili percepite saranno assoggettate ad una imposizione piatta del 26%:
*  con ritenuta a titolo d’imposta per i dividendi;
*  quale imposta sostitutiva per le plusvalenze.
E’ bene da subito chiarire che dal punto di vista giuridico la categoria delle partecipazioni qualificate non è stata soppressa; ne permane infatti la definizione nel testo dell’art. 67 comma 1 lett. c) del TUIR.
Più semplicemente è stato previsto, anche per questa fattispecie, l’adozione del regime fiscale finora ad esclusivo appannaggio dei contribuenti che detenevano partecipazioni non qualificate.
Di fatto ciò comporterà un aumento della tassazione sui redditi prelevati dalla Srl in ragione della seguente doppia imposizione:
1) reddito d’impresa prodotto dalle società di capitali sottoposto a IRES del 24% nel momento in cui viene prodotto;
2) distribuzione ai soci per la restante parte (100 - 24) con aliquota proporzionale del 26%.
Circostanza da non sottovalutare è che la pressione fiscale sarà tanto più alta quanto più basso sarà l’ammontare dell’utile prodotto e distribuito e che detta componente positiva di reddito – se percepita nell’ambito di Srl artigiana – non fruirà neanche dei contributi previdenziali IVS che in tale contesto risulterebbero non deducibili proprio in ragione della tassazione piatta a titolo di imposta.
Al fine di scongiurare quest’evenienza le Srl, a partire da quest’anno, possono valutare l’opportunità di optare contestualmente per:
a) la tassazione del reddito per trasparenza ex art. 116 TUIR (c.d. piccola trasparenza),
b) l’applicazione dell’IRI (art. 55-bis TUIR).
Con questa soluzione infatti si otterrebbe un triplice risultato:
1) la distribuzione sarebbe esclusa dall’applicazione della tassazione al 26%, in quanto l’effetto combinato dell’adozione della trasparenza e dell’IRI produrrebbe una perfetta dualità di imposizione del reddito prodotto dalla società:
a. quello lasciato in azienda resta assoggettato alla tassazione del 24%;
b. quello distribuito ai soci viene sottoposto alla tassazione progressiva IRPEF;
2) la contribuzione troverebbe capienza – in termini di deduzione - nel reddito IRPEF del socio tassato con aliquota marginale;
3) la tassazione IRI permetterebbe di beneficiare della tassazione proporzionale al 24% sugli utili non distribuiti e lasciati in azienda per effettuare nuovi investimenti (art. 116, comma 2-bis TUIR).
Da segnalare infine che la norma prevede un periodo transitorio in cui gli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata sino al 31 dicembre 2022, seguiranno le vecchie regole.

Il 16 ottobre scorso, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 il D.L. 16.10.2017, n.148, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”, nel quale, fra l’altro, è stata stabilita la riapertura della procedura di definizione agevolata dei ruoli (c.d. “rottamazione”).

In particolare:
L’articolo 1 del decreto in commento ha notevolmente modificato l’art. 6 co. 3, lett. a) D.L. 193/2016, il quale aveva fissato la scadenza delle prime due rate relative alla definizione agevolata (rottamazione dei ruoli) nei mesi di luglio e settembre 2017. Con la pubblicazione del DL 148 viene consentito, a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli, di effettuare entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre. In tal modo, i contribuenti saranno “riammessi” alla rottamazione senza ulteriore addebito. Non di meno sono ora ammessi alla definizione agevolata anche i contribuenti che in precedenza ne erano stati esclusi perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016.
Nella nuova versione della rottamazione è infatti previsto che i contribuenti che si trovano in questa situazione potranno nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle previa presentazione di apposita istanza entro il 31 dicembre 2017 secondo le modalità che saranno definite e pubblicate sul sito internet dell’agente della riscossione entro martedì 31 ottobre.

Per il perfezionamento della nuova definizione agevolata occorrerà saldare:

  1. in unica soluzione entro il 31 maggio 2018 l’importo delle predette rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione, il cui ammontare complessivo sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018;
  2. nel numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione e formalizzate con comunicazione dell’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018.

Nell'istanza  di  adesione  il  debitore  è tenuto ad indicare il numero di rate in cui intende  effettuare il pagamento delle somme e assumerne il relativo impegno.

La presentazione della richiesta di definizione agevolata comporta l’automatica sospensione:

  • dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione;
  • degli obblighi di pagamento delle rate relative alle dilazioni concesse per i carichi oggetto della domanda di definizione in scadenza in data successiva al 31.12.2016;
  • di azioni esecutive, ovvero di iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche su carichi definibili; sono da escludere da tale computo i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  • delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che:
    1. non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
    2. non sia stata presentata istanza di assegnazione;
    3. non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Per quanto non specificato finora devono ritenersi valide le vecchie prescrizioni ad eccezione della proroga di un anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dal terremoto verificatosi dal 24.08.2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Da ultimo si segnala che nel comma 4 dell’art. 1 in commento è stata prevista l’estensione dell’applicazione della rottamazione dei ruoli (rottamazione bis) ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (la prima versione della rottamazione era relativa ai carichi affidati dal 2000 al 2016).

In tal caso la presentazione dell’istanza dovrà avvenire, in conformità alla modulistica pubblicata dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito Internet al più tardi il 31 ottobre 2017, entro il 15 maggio 2018.

Come nella vecchia versione, anche in questa la regolarizzazione potrà essere effettuata mediante pagamento in unica soluzione, ovvero a rate nel numero massimo di cinque di uguale importo, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Sarà l’agente di riscossione a comunicare preventivamente al debitore:

  1. l'avviso contenente i carichi per i quali dall’01/01/2017 al 30/09/2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento (entro il 31 marzo 2018);
  2. le somme dovute ai fini della definizione (entro il 30 giugno 2018)

Anche in questo caso, per i debiti relativi ai carichi dall’ 01/01 al 30/09/2017 oggetto di definizione agevolata, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali di precedenti dilazioni, scadenti in data  successiva alla presentazione dell’istanza. In ogni caso l’accesso alla definizione non è precluso anche se i versamenti relativi ai piani rateali in essere non siano in regola.