Lo scorso 18 settembre, è scaduto il temine per l’invio telematico delle liquidazioni IVA relative al secondo trimestre 2017 che serviranno all’Amministrazione finanziaria, come stiamo costatando proprio in questi giorni relativamente alle liquidazioni riguardanti il primo trimestre 2017, ad anticipare l’acquisizione delle liquidazioni periodiche Iva e, conseguentemente, ad anticipare l’invio degli avvisi bonari in mancanza dei relativi versamenti.
L’obbligo di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016), introducendo l’art. 21-bis nel D.L. n. 78/2010.
Nel caso in cui un contribuente abbia riscontrato l’omessa, l’incompleta o l’infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA, incorrerà nella sanzione amministrativa di importo da 500 a 2.000 euro, disciplinata dall’art.11, co. 2-ter del D.Lgs 471/97
La sanzione da 500 a 2.000 euro, può essere ridotta alla metà e pertanto andare da 250 a 1.000 euro se, entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita dalla legge, il contribuente provveda a trasmettere i dati non precedentemente inviati o a trasmettere i dati precedentemente inviati errati.
Pertanto, in relazione alle comunicazioni delle liquidazioni IVA del secondo trimestre 2017, il cui termine di invio telematico è stato quello del 18 settembre, ricadendo il 16 settembre di sabato, si avrà tempo sino al prossimo 3 ottobre, per poter effettuare l’invio o un nuovo invio a correzione/integrazione del precedete pagando la sanzione in misura ridotta: dal 4 ottobre la sanzione sarà piena.
Attraverso i chiarimenti (FAQ) forniti lo scorso 26 maggio, l’Agenzia delle entrate ha fatto sapere che gli invii successivi delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA, vanno a sostituire i precedenti.
Inoltre sempre l’Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 104/2017, chiarisce come sia applicabile il ravvedimento operoso in caso di violazioni commesse in tema di invio telematico delle comunicazioni dei dati concernenti le liquidazioni periodiche IVA.
Pertanto coniugando il sistema sanzionatorio previsto dall’art.11, co. 2-ter del D.Lgs 471/97 con le riduzione previste dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs 472/97, se la comunicazione correttiva dei dati concernenti le liquidazioni periodiche IVA viene presentata:
- entro il prossimo martedì 3 ottobre,la sanzione sarà pari a:
- 27,78 euro (1/9 di 500/2) se il ravvedimento si perfezione entro 90 giorni (dal 18 settembre 2017)
- da mercoledì 4 ottobre, la sanzione sarà pari a:
- 55,56 euro (1/9 di 500) se il ravvedimento si perfezione entro il 18 dicembre 2017 (90 giorni dal 18 settembre 2017);
- 62,50 euro (1/8 di 500) se il ravvedimento si perfezione entro 30 Aprile 2018, termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2017;
- 71,43 euro (1/7 di 500) se il ravvedimento si perfezione entro il 30 Aprile 2019, termine di presentazione della dichiarazione IVA per il 2018;
- 83,36 euro (1/6 di 500) se il ravvedimento si perfezione dopo il 1° maggio 2019;
- 100 euro (1/5 di 500) dopo la notifica del verbale di constatazione della violazione.
Come possiamo notare, ai fini del ravvedimento operoso, la scadenza di riferimento è quella della dichiarazione annuale IVA e non quella della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.