Con la Legge n. 81/2017 pubblicata sulla G.U. 13.6.2017, n. 135 (c.d. “Jobs act autonomi”), in vigore dal 2017, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di determinazione del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di lavoro autonomo.
Nello specifico gli artt. 8 e 9, modificando l’art. 54, comma 5, TUIR prevedono ora:
- l’integrale deducibilità:
- delle spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l’espletamento dell’incarico (in precedenza lo erano al 75%), se analiticamente addebitate al committente;
- delle spese di formazione/aggiornamento nel limite massimo annuo di € 10.000;
- delle spese assicurative per la garanzia contro il mancato pagamento del compenso professionale;
- la non imponibilità delle spese (ivi comprese quelle di vitto e alloggio) sostenute direttamente dal committente a favore del professionista per l’espletamento dell’incarico conferito;
Circa la deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione dell’incarico conferito, è opportuno evidenziare come la nuova versione del comma 5 dell’art. 58 TUIR, che ne disponeva originariamente la deducibilità limitata al 75% e comunque per un ammontare non superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno, prevede ora che le medesime spese siano totalmente deducibili a condizione che:
- siano sostenute nell’ambito dell’espletamento di un incarico;
- siano riaddebitate analiticamente al committente e rilevate quali componenti positive di reddito da parte del lavoratore autonomo.
Qualora le spese in commento fossero sostenute direttamente dal committente, queste non rappresenteranno più, per il lavoratore autonomo, materia imponibile.
Al riguardo si ricorda che, per espressa previsione normativa (art. 7-quater, co. 5, DL n. 193/2016), dal 2017 anche le spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente dal committente non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
In altre parole, tutte le spese sostenute direttamente dal committente a favore del lavoratore autonomo non “risultano” più nella contabilità del professionista ed al contempo rappresentano un costo deducibile per il committente.
In tema di spese per la formazione e l’aggiornamento professionale del lavoratore autonomo, l’art. 9, co.1, L. n. 81/2017 ne dispone l’integrale deducibilità (50% fino al 2016) entro il limite di €. 10.000 annui. Nel novero devono ritenersi incluse anche le spese di viaggio e soggiorno “connesse” con l’evento formativo.
Infine, con riferimento alle spese sostenute per la copertura assicurativa contro il mancato pagamento dei compensi, è opportuno evidenziare come l’art. 9 abbia introdotto una nuova disposizione in virtù della quale tali oneri devono ritenersi integralmente deducibili. In verità la novella non ha carattere propriamente innovativo poichè l’inerenza della spesa determinava già i passato, nelle more della noma, l’integrale deducibilità.