RISOLUZIONE N. 57/E DEL 4 MAGGIO 2017
Recentemente la manovra correttiva D.L. n. 50/2017 ha nuovamente messo mano ai temi riguardanti l’apposizione del visto di conformità e il conseguente utilizzo in compensazione dei crediti.
Le modifiche apportate dall’articolo 3 del D.L. n. 50/2017 hanno generato non poche reazioni tra gli addetti ai lavori e anche notevoli perplessità circa il momento di entrata in vigore delle nuove regole tanto che si è reso necessario un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate reso tramite la Risoluzione 57/E.
Ricordiamo intanto che l’articolo 3 del D.L. n. 50/2017 è intervenuto sull’articolo 1, comma 574, della Legge n. 147/2013 e sull’articolo 10, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78 del 2009 abbassando da euro 15.000 a euro 5.000 il limite massimo oltre il quale, per poter utilizzare i crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP e ritenute alla fonte, i contribuenti dovranno far apporre il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 241/1997.
Nei casi in cui il contribuente faccia un utilizzo improprio dei crediti, violando l’obbligo di apposizione del visto di conformità, si vedrà notificato un atto di contestazione al fine del recupero degli importi con relativi interessi e sanzioni: quanto dovuto a seguito dell’atto di contestazione non potrà inoltre essere corrisposto tramite compensazione.
Altra modifica non di poco conto, introdotta sempre dall’articolo 3 del D.L. n. 50/2017, riguarda l’obbligo da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione telematica dei modelli F24 contenenti i suddetti crediti di qualsiasi importo.
L’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per l’invio dei modelli F24 in cui siano presenti dei tributi a credito, consentirà all’Amministrazione di monitorare ed eventualmente scartare i modelli F24 nei casi in cui non siano state rispettate le nuove regole in tema di apposizione del visto di conformità.
In ogni caso, il dubbio più grande rispetto la novellata disciplina risiede nella data di entrata in vigore, stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto, avvenuta lo scorso 24 aprile.
Al riguardo la Risoluzione n. 57/E, osserva che l’unico riferimento in merito, è quello contenuto nell’articolo 67 del D.L. n. 50/2017, il quale dichiara che “il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”, ossia il 24 aprile 2017.
Di conseguenza le nuove norme devono essere recepite a partire dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi.
Risulta chiaro che le prossime dichiarazioni dei redditi e IRAP dovranno contemplare le novità in tema di utilizzo dei crediti e di apposizione del visto di conformità; per contro – fino alla pubblicazione della Circolare in commento - il dubbio rimaneva per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA scaturiti dalle dichiarazioni annuali IVA 2017 di importo maggiore a euro 5.000 non ancora completamente utilizzati alla data del 24 aprile 2017.
Ebbene, l’Amministrazione ha chiarito che nessun ulteriore adempimento o limitazione riguarderà tali crediti il cui utilizzo continuerà nel rispetto delle regole precedenti al D.L. n. 50/2017.
Solo nel caso in cui i contribuenti non abbiano adempiuto all’invio della dichiarazione IVA 2017 entro la data del 24 aprile 2017, dovranno procedere a far apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione IVA qualora intendano compensare crediti di importo superiore a euro 5.000.