A partire dal prossimo 1° luglio il meccanismo dello split payment di cui all’art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972, adottato finora dai fornitori per i quali vige l’obbligo di esporre l’IVA in fattura e non applicato per le prestazioni che scontano la ritenuta alla fonte, ovvero a titolo di acconto, nell’ambito di forniture a favore della Pubblica Amministrazione, verrà esteso anche a:
1. professionisti;
2. società quotate;
3. società controllate dagli enti pubblici.
Con specifico riferimento ai professionisti, l’applicazione di tale nuova prescrizione fiscale, comporta l‘obbligo di emettere le fatture indicando l’imposta e riportando l’annotazione “separazione dei pagamenti”, cosicché l’IVA corrisposta dall’ente destinatario della fattura ai loro fornitori sarà versata direttamente all’Erario mentre al prestatore verrà riversato unicamente l’imponibile.
L’adozione di tale nuovo meccanismo comporterà inevitabilmente l’adeguamento, da parte dei professionisti, del loro sistema di fatturazione.
In termini finanziari ciò si riverbera nell’impossibilità, per i professionisti che operano in maniera prevalente con la PA, di scomputare l’Iva pagata e di doverne chiedere – gioco forza - il rimborso il quale, d’altro canto, beneficia dell’erogazione in via prioritaria.
A complicare ulteriormente il quadro è l’estensione dell’applicazione dello split-payment anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.
Infatti, a partire dal 1° luglio prossimo la platea dei destinatari dello split payment sarà estesa in maniera significativa.
Tale meccanismo troverà quindi applicazione nei confronti di:
- tutte le amministrazioni
- gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione
- le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali
- le società quotate società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
La novità in commento, se in termini di incassi statali produce effetti senza dubbio positivi, dal punto di vista del contribuente non può certo ritenersi un evento gradito.
A fronte del prelievo immediato dell’Iva esigibile farà infatti riscontro un arco temporale, senza dubbio più ampio, prima del quale il credito erariale generato dalla ”Iva pagata” non potrà divenire fruibile.
In conclusione possiamo laconicamente affermare che, come al solito, anche in questo caso, viene chiesto al contribuente di far fronte personalmente alle esigenze di cassa dello Stato.