Una delle meno commentate conseguenze derivanti dall’emanazione del D.Lgs. 139/2015 (c.d. Riforma bilanci”), ma non per questo di minore importanza, è senza dubbio l’obbligo/opportunità di redigere il bilancio con criteri che rispettino una maggiore chiarezza e completezza informativa.
In base alle nuove indicazioni fornite per mezzo della revisione dei principi contabili nazionali e le novellate norme di redazione, infatti, viene indirettamente richiesta una maggiore contestualizzazione delle imprese rispetto l’ambito economico nel quale operano, nonché una visione prospettica della gestione.
Così ad esempio:
- il novellato art. 2428 C.C. prescrive, in materia di relazione sulla gestione, l’obbligo di fornire elementi necessari:
- alla comprensione della situazione della società,
- all'andamento della sua gestione;
- il comma 9 del novellato art. 2427, in sostituzione dei vecchi conti d’ordine, impone una specifica esposizione di impegni, garanzie e passività potenziali, così da fornire una precisa indicazione non solo della gestione attuale, ma anche degli andamenti futuri;
- il comma 22-ter dell’art. 2427 richiede l’espressa indicazione della natura di eventuali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché il loro beneficio futuro (previsionale) purchè rilevante. Tale prescrizione va letta nell’ottica di un coordinamento della norma civilistica con il nuovo approccio proposto nel novellato IFRS 16, in base al quale bisognerà esporre:
- nei debiti a medio termine i futuri canoni di locazione attualizzati;
- nelle immobilizzazioni il diritto d’uso del bene assunto in locazione non solo finanziaria;
- il successivo comma 22-quater sposta l’obbligo di definire la natura e l’impatto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, in nota integrativa;
- l’OIC n. 9 si occupa della svalutazione delle immobilizzazioni iscritte in bilancio richiedendone l’alternativa esposizione basata su flussi finanziari attesi, ovvero sulla futura capacità di assorbire gli ammortamenti; in particolare il principio sollecita la redazione di conti economici previsionali sino a 5 anni;
- l’OIC 12 rifefinisce il contenuto del n. 13 dell’art. 2427 C.C. recante disposizioni in tema importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. In particolare è stato espressamente prescritto che: “in quest’ottica l’informativa richiesta in nota integrativa si distingue in:
- informativa di puro accounting, volta a spiegare il contenuto delle singole voci di bilancio;
- informativa utile a valutare l’andamento dell’azienda...
L’informazione prevista al numero 13) dell’art. 2427 infatti concorre a valutare l’andamento prospettico dell’azienda, in quanto avere disclosure sull’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all’utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi”.