ARRIVANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA) |
E’ oramai noto ai più che da quest’anno (2017) in luogo degli studi di settore entreranno in vigore gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) i quali serviranno a definire il grado di “affidabilità” – appunto - del contribuente e saranno:
- costituiti da un insieme di indicatori elementari di affidabilità/anomalia;
- basati su una nuova metodologia statistico-economica;
- utilizzati per la definizione del livello di affidabilità fiscale del contribuente su una scala da 1 a 10.
Il punto focale di questo nuovo strumento è senza dubbio rappresentato dall’indicatore di compliance dal quale verrà desunto il “rating” del contribuente.
In pratica, sula scorta del risultato scaturito dai nuovi indici (in scala da a 10), ai contribuenti saranno riconosciuti benefici crescenti.
Nel caso specifico dell’indicatore di compliance, il quale sarà ponderato rispetto l’attività economica esercitata in via prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività / gruppo di attività, i dati considerati consteranno di:
- indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- valore aggiunto e reddito d’impresa;
- un modello di:
- regressione basato su dati relativi ad un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1);
- stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale); il che permetterà di eliminare i correttivi congiunturali introdotti – oramai da qualche anno – negli studi di settore;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà:
- la riduzione del numero,
- una maggiore stabilità nel tempo;
- un’assegnazione più robusta al cluster.
Pertanto, a partire dal modello REDDITI 2018, l’Amministrazione – a suo dire – introdurrà una sorta di regime premiale dei contribuenti – a suo parere – più affidabili, basato su specifici indici sintetici di affidabilità fiscale.
Sul tema è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate, di concerto con SOSE Spa, ribadendo il concetto che, a partire dal 2017, le imprese / lavoratori autonomi potranno, verificare la “correttezza dei propri comportamenti fiscali” proprio tramite gli indicatori di cui trattasi, la cui introduzione si articolerà in due fasi:
- nella prima (entro il 2017) saranno approvati 70 ISA relativi ai seguenti settori:
- commercio all’ingrosso di macchine utensili (M84U),
- commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori (M05U);
- manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (G31U);
- servizi di ristorazione commerciale (G36U);
- amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto terzi e servizi integrati di gestione agli edifici (K16U);
- attività degli studi di ingegneria (K02U);
- fabbricazioni di calzature, parti e accessori (D08U);
- produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria (D12U)
- nella seconda (nel 2018) saranno approvati ulteriori 80 ISA di cui:
- 29 relativi al commercio;
- 17 relativi ai servizi;
- 9 relativi ai professionisti;
- 15 relativi alla manifattura.
Questa nuova impostazione comporterà, a favore del contribuente, la disponibilità – probabilmente nel cassetto fiscale - di una serie di dati utili alla verifica:
- del grado di efficienza/efficacia della propria attività rispetto ai soggetti operanti nello stesso settore (c.d. benchmark);
- del proprio posizionamento in termini di affidabilità rispetto al settore di appartenenza.
In conclusione quindi l’esito degli ISA non sarà più espresso in termini di congruità, bensì consterà di un “voto” in virtù del quale il contribuente sarà classificato e, se possibile, “premiato”.
E’ in ogni caso opportuno attendere l’approvazione dei necessari provvedimenti, con la relativa modulistica, al fine di comprendere effettivamente quale sarà il reale impatto di questo nuovo strumento di valutazione adottato dall’Amministrazione per la verifica del “comportamento virtuosi” dei contribuenti.
Sembra oramai diventata un’abitudine quella del legislatore di abrogare norme che ancora non sono entrate in vigore.
Era già accaduto con le note di variazioni Iva la cui disciplina, modificata con la legge di stabilità 2016 – a partire dall’01/01/2017 – è tornata alle vecchie prescrizioni in virtù dell’abrogazione delle novità, per mezzo della legge di bilancio 2017, ancor prima di entrare in vigore.
Accade ora, con l’emanazione del decreto c.d. milleproroghe che, a fronte della cancellazione dell'Intrastat acquisti, il legislatore faccia marcia indietro e ripristini l’adempimento con effetto retroattivo decorsa la prima scadenza.
Ci si chiede a questo punto perché, una semplificazione finalmente utile, sia stata cassata così velocemente.
Come noto ai più, l’adempimento legato all’Intrastat è previsto dalle norme europee al fine di monitorare gli scambi di beni e/o servizi intracomunitari; lo strumento sarebbe anche utile se fosse utilizzato nella stessa maniera ovunque. Purtroppo ciò non accade e di conseguenza l’adempimento andrebbe abolito in quanto inutile e costoso.
Proprio in quest’ottica, e per mitigare – almeno da un punto di vista politico - l’effetto dell’introduzione di nuovi adempimenti (comunicazioni di dati IVA fra tutti) il legislatore aveva previsto con l’art. 4, c. 4, lett. b) del D.L. 22.10.2016, n. 193, la soppressione degli elenchi intrastat riferiti agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi a partire dalla prima scadenza del 2017, vale a dire il 28 febbraio.
Tutto da rifare!
Nel redigere la norma i tecnici (o sedicenti tali) non si sono accorti che il nostro Intrastat contiene una parte di dati statistici richiesti dal Regolamento europeo del 2004 che disciplina il sistema statistico europeo.
Di conseguenza, dopo l’allerta lanciata dagli spedizionieri doganali, l’adempimento ormai morto dal punto di vista legislativo, è stato reintrodotto a mezzo di un comunicato stampa.
E’ stata infatti l’Agenzia ad annunciare che è in via di definizione il decreto tramite il quale sarà reintrodotto l’adempimento appena soppresso; fortunatamente il direttore dell’Agenzia ha avuto l’accortezza di chiarire espressamente che non saranno applicate sanzioni.
In attesa di capire come si potrà risolvere questo “pasticcio normativo” rimane comunque da chiarire quale sarà la sorte dell'Intrastat servizi e dei contribuenti per i quali non vige l’obbligo di trasmettere i dati statistici.
Nel mezzo di questo mare di incertezza bisognerà – gioco forza – appellarsi, oltre che al buon senso, anche alla prescrizione dello Statuto del Contribuente in virtù della quale “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.