È noto che il legislatore non ha previsto una specifica ed autonoma disciplina per il contratto di affitto di azienda, ma ha mutuato quella relativa all’usufrutto ed alla cessione d’azienda. In particolare gli articoli di riferimento sono:
• articolo 2556 che si interessa della forma del contratto con cui si opera il trasferimento della proprietà ovvero del godimento dell’azienda; quest’ultima locuzione fa sì che la norma sia applicabile anche all’affitto (e all’usufrutto) d’azienda;
• articolo 2557 che rende esplicitamente applicabili all’affitto d’azienda le disposizioni che riguardano il divieto di concorrenza, proprio della cessione d’azienda;
• articolo 2558 che, a sua volta, estende all’affitto d’azienda le disposizioni che regolano la successione nei contratti.
Dal punto di vista contrattuale l’affitto d’azienda è l’istituto attraverso il quale il concedente / proprietario di un complesso organizzato di beni procede al trasferimento dello stesso, per un determinato periodo di tempo, in cambio dell’assunzione di alcune obbligazioni da parte dell’affittuario, che possono essere così sinteticamente elencate:
a) conservazione della destinazione economica e dell’efficienza organizzativa dell’aggregazione trasferita;
b) pagamento di un canone periodico di godimento nei termini concordati.
Tali adempimenti nascono a prescindere dalla circostanza che l’operazione riguardi l’intera azienda, ovvero un suo ramo, o anche un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica, già esistente al momento del trasferimento, e che mantiene nello stesso la propria identità.
Nel caso di affitto di ramo d’azienda i contraenti potranno escludere elementi anche essenziali dell’azienda a condizione che questi siano surrogabili con altri o non indispensabili rispetto ad una diversa organizzazione. È questo, ad esempio, il caso di crediti verso clienti in sofferenza, già presso il concedente, dei quali l’affittuario potrebbe rifiutarne l’accollo in quanto potenziale fonte di ulteriori difficoltà operative, ovvero di cespiti obsoleti rispetto a quelli normalmente utilizzati dall’affittuario poiché avrebbero scarso utilizzo ed utilità.
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(tratto dal Quaderno settimanale 39/2016 del 31 ottobre 2016)