• per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è possibile anche in presenza di accessi, ispezioni e verifiche ovvero di constatazione della violazione procedere con il ravvedimento operoso. Diversamente, non si potrà procedere con la regolarizzazione qualora vi sia stata la notifica di:
avvisi di accertamento, di liquidazione o di altro atto avente natura impositiva;
avvisi bonari ex articolo 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73 e articolo 54-bis, D.P.R. n. 633/72 nonché gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta / di irrogazione delle sanzioni.
La regola generale secondo la quale sono sanabili altre irregolarità non contenute degli atti sopra citati rimane sempre valida.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 12.10.2016, n. 42/E, ha prima di tutto fatto presente che nel 2015 ha iniziato a dar corso allo strumento della compliance, che consiste nell’invio al contribuente o all’intermediario (se vi è stata tale opzione nella dichiarazione) di specifiche comunicazioni contenenti informazioni ed elementi (ricavi / compensi, volume d’affari, ecc.) riferiti al contribuente nei quali l’Agenzia invita a verificare delle anomalie fra i dati in possesso dell’anagrafe tributaria e quelli presenti sulle dichiarazioni presentate dal contribuente.
Al contribuente è data la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e a provvedere in ravvedimento operoso e sanare anche il mancato pagamento di tributi.
La Circolare, poi, con riferimento alle modifiche al sistema sanzionatorio intervenute a seguito del D.lgs. n. 158/2015, ha evidenziato la necessità di distinguere a seconda che la regolarizzazione intervenga entro oppure oltre i 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
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(tratto dal Quaderno settimanale 37/2016 del 17 ottobre 2016)