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I costi black list dopo la Circolare n. 39/E

La problematica degli acquisti in Paesi così detti “black list” ha sempre avuto un particolare occhio di riguardo da parte del legislatore e dell’Agenzia delle Entrate. In particolare l’articolo 110 del D.P.R. n. 917/1986 ha visto continue modifiche ai commi da 10 a 12-bis.

I maggiori cambiamenti si sono avuti nel 2015 e nel 2016 dove:

• il D.lgs. n. 147/2015, (Decreto Internazionalizzazione), ha dato seguito alla delega contenuta nella Legge n. 23/2014, prevedendo la trasformazione da “costi indeducibili” a costi deducibili nei limiti del loro valore normale. Se il prezzo pagato per il bene o servizio non eccede il valore normale di comune commercio, non vi è la necessità di provare e dimostrare la realtà del costo, salvo che per la parte eccedente tale valore. Se il valore è congruo è sufficiente, già dal 2015, dimostrare solamente che le operazioni siano state effettivamente eseguite e che rispondano ad un effettivo interesse economico;
• il secondo intervento è stato operato dalla Legge di Stabilità per il 2016, la quale ha abrogato, a partire dal periodo d’imposta 2016, i commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del TUIR. La conseguenza è che tutti i costi, anche da Paesi a fiscalità privilegiata, sono assimilati ai costi interni, necessitando esclusivamente il rispetto delle ordinarie previsioni del TUIR.

A seguito di tutte queste novelle, finalmente il 26.09.2016 l’Agenzia delle Entrate si è decisa a pubblicare la Circolare n. 39/E con la quale ha fornito alcuni chiarimenti che ci si accinge ad analizzare.

 

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(tratto dal Quaderno settimanale 35/2016 del 3 ottobre 2016)