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Nuove sanzioni in materia di reverse charge

Come noto, il D.lgs. n. 158/2015, con l’intento di proporzionare le sanzioni alla gravità delle violazioni commesse dai contribuenti, ha riformato la disciplina sanzionatoria, penale e amministrativa connessa con gli illeciti di carattere tributario.

In particolare, tra le varie novità introdotte il Decreto in questione rinnova anche la disciplina sanzionatoria in materia di “reverse charge”, contenuta nell’articolo 6 del D.lgs. n. 471/1997. La nuova versione del citato articolo 6 risulta nel complesso più ampia è più favorevole rispetto alla precedente. Più ampia perché regolamenta fattispecie prima non previste e più favorevole perché nella maggior parte dei casi il contribuente per le violazioni commesse è sanzionato in misura più lieve. Trattandosi di modifiche di tipo sanzionatorio e non di tipo procedurale è possibile, inoltre, richiamare il principio del “favor rei” per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, con l’unica limitazione della non applicabilità di detto principio per gli atti già divenuti definitivi.

Nel proseguo della nostra disamina ci occuperemo in prima battuta di riepilogare brevemente le caratteristiche principali del meccanismo dell’inversione contabile e nel seguito di mettere a confronto la vecchia disciplina sanzionatoria con le novità apportate dal D.lgs. n. 158/2015.

 

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(tratto dal Quaderno settimanale 32/2016 del 12 settembre 2016)