L’Agenzia delle Entrate verifica ogni anno i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. Nel caso l’Ufficio accerti un maggior reddito in capo ai lavoratori autonomi come gli artigiani, commercianti e i liberi professionisti iscritti nella Gestione Separata, devono essere rideterminati anche i relativi contributi previdenziali dovuti.
Il contribuente può avvalersi degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, sorti appositamente per mediare a delle soluzioni tra l’Amministrazione Finanziaria e il cittadino.
Per una maggiore efficienza del sistema, il legislatore ha previsto con il D.lgs. n. 156 del 14.09.2015, in attuazione della Legge delega n. 23/2014 in vigore dal 01.01.2016, alcune misure volte a semplificare la disciplina del contenzioso tributario.
In primo luogo, sono state rafforzate le figure della mediazione e della conciliazione giudiziaria, per ridurre il numero di ricorsi pendenti in Commissione Tributaria.
Lo stesso Decreto ha interessato i versamenti delle somme dovute a seguito dell’attività dell’Agenzia e le modalità con cui il contribuente può adempiere volontariamente al saldo di quanto dovuto, anche attraverso la rateizzazione.
Alla luce quindi delle recenti modifiche, è opportuno riepilogare le principali procedure di adesione alla pretesa fiscale e la loro efficacia.
Partendo dall’articolo 1 del D.lgs. n. 462/97, che prevede che “per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali e assistenziali che, ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. n. 241/1997 … devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte dirette”.
Quindi, come prima anticipato, sul maggior reddito accertato devono essere considerati anche i contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi.
L’Ente accertatore rimane comunque l’Amministrazione Finanziaria che detiene tutta la documentazione alla quale il contribuente può presentare eccezioni o richieste.
L’Amministrazione, per i controlli automatici e formali previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73, provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute se con il contribuente non si riesce ad addivenire ad una conciliazione.
Per quanto riguarda invece gli accertamenti riguardanti la contribuzione previdenziale, il contribuente può giungere a un punto d’incontro con l’Agenzia delle Entrate sia in fase pre-contenziosa, sia in fase contenziosa.
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(tratto dal Quaderno settimanale 31/2016 del 8 agosto 2016)